Nella Legge di Stabilità 2014 sono previste 3 disposizioni riguardanti il leasing:
1. Riduzione della durata fiscale per imprese e professionisti/lavoratori autonomi
2. Eliminazione dell’IPT su riscatto del leasing auto
3. Nuova imposta di registro sul subentro da parte di un nuovo utilizzatore nel contratto di leasing immobiliare strumentale.
1. Riduzione della durata fiscale per imprese e professionisti/lavoratori autonomi
La prima e più importante modifica va incontro alle esigenze delle imprese, in particolare delle PMI, cuore del tessuto produttivo italiano e rappresentative di oltre il 75% del portafoglio leasing in Italia.
È un intervento imperniato su una anticipazione dei tempi di ammortamento fiscale degli investimenti finanziati attraverso la formula del leasing, che consentirà di creare gli stimoli necessari per effettuare quelle scelte di investimento idonee a rilanciare ed accrescere la competitività delle PMI, anche su nuovi mercati.
Attualmente, in caso di leasing finanziario la deducibilità dei canoni è correlata ad una “durata minima fiscale” non inferiore ai 2/3 del periodo d’ammortamento ordinario, mentre regole specifiche riguardano i contratti di leasing immobiliare (18 anni) e di autovetture.
Con un intervento di politica fiscale e di semplificazione, la Legge di Stabilità reintroduce per i nuovi contratti di leasing finanziario stipulati dal 1° gennaio 2014 il regime fiscale che fino ad ottobre 2005 aveva rappresentato un leva importante per lo sviluppo del prodotto. In sostanza, per le imprese e per i professionisti/lavoratori autonomi si fissa la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli immobili e pari alla metà di un normale ammortamento per i beni strumentali (incluso il targato).
Particolarmente interessante è il nuovo regime del leasing immobiliare in cui la durata fiscale passa dagli attuali 18 ai 12 anni e riguarda non solo le imprese ma anche i professionisti e lavoratori autonomi; questi ultimi oggi non possono dedurre né in caso di acquisto né in caso di leasing.
Le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche il targato commerciale e industriale, mentre con riferimento alle autovetture, sono interessate quelle strumentali e quelle assegnate al dipendente; resta invece immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture non strumentali che si continueranno a dedurre in 4 anni.
2. Eliminazione IPT su riscatto del leasing auto.
Un’importante novità con impatti positivi sul leasing auto è l’eliminazione dal 1° gennaio 2014 dell’IPT sul riscatto dei veicoli in leasing; fino ad oggi infatti, il cliente che acquisisce a titolo di leasing finanziario un veicolo, al contrario dell’acquisto, si trova a sostenere una doppia ed ingiustificata imposizione in sede di stipula e di riscatto del veicolo in leasing. Tale sperequazione oggi risulta ancora maggiore nei casi di leasing di veicoli cd. “pesanti” laddove l’IPT supera addirittura il prezzo di riscatto del veicolo.
3. Nuova imposta di registro sul subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale.
A copertura del gettito derivante dalle disposizioni sulla riduzione della durata fiscale e sull’eliminazione dell’IPT nel leasing, ma ragionevolmente per ragioni antielusive e di perequazione fiscale, il governo è intervenuto a disciplinare il subentro nel contratto di leasing immobiliare strumentale ai fini delle imposte d’atto: un evento trasversale e non frequente nel leasing immobiliare che avviene tendenzialmente negli ultimi anni del contratto in cui il nuovo utilizzatore (cessionario), mediante l’assunzione dell’opzione di riscatto, intende finalizzare l’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di leasing e non il godimento dello stesso in vigenza del contratto.
Mentre oggi l’atto di subentro/cessione del contratto immobiliare, seppur motivato dalle
ragioni su esposte, non sconta alcuna imposta d’atto, dal 2014 sconterà l’imposta di registro del 4%
calcolata sul corrispettivo pattuito (tra nuovo e precedente utilizzatore) per il subentro nel contratto
immobiliare aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di
riscatto.
È infatti prassi consolidata determinare il corrispettivo per la cessione del contratto quale
differenza tra il valore normale attribuito dalle parti all’immobile e l’ammontare della quota capitale
compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto; il cessionario (nuovo utilizzatore)
si accolla l’onere del pagamento dei canoni residui di leasing e del prezzo di cessione finale.
L’introduzione dell’obbligo di registrazione dell’atto di cessione avrebbe anche il vantaggio
di far emergere il maggior reddito imponibile in capo al cedente (precedente utilizzatore) a fronte
del subentro nel contratto da parte del nuovo utilizzatore. Nessun adempimento e formalità sono
previsti in capo alla società di leasing.